Smart working e sicurezza sul lavoro: cosa cambia con la legge PMI 2026
La Legge annuale sulle PMI (Legge n. 34/2026) introduce importanti novità in materia di smart working e salute e sicurezza sul lavoro, rafforzando gli obblighi a carico dei datori di lavoro e prevedendo, per la prima volta, un regime sanzionatorio specifico. Un tema centrale per imprese e consulenti del lavoro.
Dallo smart working “autonomo” all’integrazione nel D.Lgs. 81/08
Con l’art. 11 della Legge n. 34/2026, il legislatore interviene sul
D.Lgs. n. 81/2008, introducendo il
nuovo comma 7-bis all’art. 3.
L’obiettivo è chiaro:
integrare pienamente il lavoro agile nel Testo Unico sulla salute e sicurezza, superando la precedente disciplina “separata” contenuta nella
Legge n. 81/2017.
Lo smart working entra così a pieno titolo nel sistema prevenzionistico previsto per tutte le modalità di lavoro.
Nuovo obbligo centrale: l’informativa scritta sulla sicurezza
La vera novità operativa riguarda l’obbligo di predisporre una specifica informativa scritta sulla sicurezza per i lavoratori in modalità agile.
Il datore di lavoro deve:
- elaborare e consegnare annualmente l’informativa;
- trasmetterla ai lavoratori interessati e agli RLS;
- garantire aggiornamento periodico in base all’evoluzione dei rischi e delle misure di prevenzione.
Attraverso questo documento si considera assolto l’obbligo di sicurezza compatibile con il lavoro agile, anche in assenza di controllo diretto sugli ambienti di lavoro.
Quali rischi devono essere indicati nell’informativa
L’informativa non può essere generica. Deve individuare con precisione:
- rischi legati all’uso dei videoterminali;
- rischi elettrici connessi alle attrezzature;
- rischi per apparato visivo e muscolo-scheletrico;
- stress lavoro-correlato, con particolare attenzione ai rischi psicosociali della digitalizzazione.
Devono inoltre essere chiaramente indicate:
- le misure di prevenzione da adottare;
- i comportamenti corretti richiesti al lavoratore;
- le conseguenze di un uso improprio degli strumenti di lavoro.
Nuove sanzioni per il datore di lavoro
L’inserimento del lavoro agile nel D.Lgs. 81/08 comporta anche un inasprimento delle conseguenze in caso di inadempimento.
La mancata consegna dell’informativa annuale comporta:
- arresto da 2 a 4 mesi, oppure
- ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Si tratta di una novità rilevante, poiché in passato le violazioni erano ricondotte solo al generico obbligo di informazione ex art. 36 D.Lgs. 81/08.











