Cessione del quinto e pignoramento dello stipendio: cosa devono sapere le aziende

Alice Virginia Grassi • 24 aprile 2026

La gestione delle trattenute sullo stipendio per cessione del quinto e pignoramento presso terzi rappresenta un ambito delicato per le aziende, che assumono il ruolo di terzo obbligato e sono direttamente responsabili del corretto adempimento degli obblighi di legge. 

La cessione del quinto dello stipendio: disciplina e limiti

La cessione del quinto è una forma di finanziamento volontaria regolata dagli artt. 1260 e ss. c.c. e dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, applicabile oggi anche ai lavoratori del settore privato.
Il lavoratore autorizza l’ente finanziatore a trattenere
una quota massima pari a un quinto (20%) della retribuzione netta, che il datore di lavoro versa direttamente al cessionario.

Principi chiave per l’azienda:

  • la cessione non richiede il consenso del datore di lavoro, salvo che sia stata validamente inserita una clausola di divieto di cessione;
  • il limite massimo è 1/5 della retribuzione netta, calcolata al netto di contributi e imposte;
  • alla cessione del TFR non si applica il limite del quinto: il trattamento di fine rapporto costituisce garanzia del prestito ed è vincolato fino all’estinzione del debito;
  • non è ammessa la coesistenza di più cessioni del quinto sullo stesso stipendio.

Il datore di lavoro, una volta ricevuta la notifica della cessione, è obbligato a operare le trattenute e a versarle nei termini previsti, rispondendo direttamente in caso di omissione.

Il pignoramento dello stipendio: procedura e obblighi del datore di lavoro

Il pignoramento presso terzi è una procedura esecutiva disciplinata dagli artt. 543 e ss. c.p.c., attraverso la quale il creditore aggredisce il credito retributivo vantato dal lavoratore. In questo caso la trattenuta è coattiva e non dipende dalla volontà del dipendente.

Il datore di lavoro, quale terzo pignorato, è tenuto a:

  • rendere la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. entro 10 giorni dalla notifica;
  • trattenere le somme dovute nei limiti di legge;
  • custodire gli importi fino all’ordinanza di assegnazione del giudice.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta responsabilità diretta per l’azienda.

Limiti di pignorabilità dello stipendio

L’art. 545 c.p.c. e il D.P.R. 180/1950 fissano limiti precisi per tutelare il cosiddetto minimo vitale del lavoratore:

  • crediti ordinari e tributi: pignoramento massimo 1/5 della retribuzione netta;
  • crediti alimentari: fino a 1/3, previa autorizzazione del giudice;
  • concorso di più pignoramenti: la trattenuta complessiva non può superare il 50% dello stipendio netto.

Per i pignoramenti attivati dall’Agente della Riscossione (artt. 72-bis e 72-ter D.P.R. 602/1973) si applicano limiti differenziati:

  • fino a 2.500 €: 1/10;
  • da 2.501 a 5.000 €: 1/7;
  • oltre 5.000 €: 1/5.

Concorso tra cessione del quinto e pignoramento

Cessione del quinto e pignoramento possono coesistere, ma entro limiti complessivi rigorosi. In particolare:

  • il pignoramento interviene solo sulla quota residua disponibile;
  • la somma delle trattenute non può mai superare la metà della retribuzione netta;
  • l’ordine di priorità dipende dalla data di notifica dei singoli vincoli.

Una gestione errata del concorso delle trattenute è una delle principali cause di contenzioso per le aziende.

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