Infortunio sul lavoro: quando il dipendente può rientrare senza nuovi certificati
Cosa devono sapere le aziende dopo la circolare INAIL 17/2026
La gestione del rientro al lavoro dopo un infortunio è da sempre un tema delicato per le aziende, tra adempimenti amministrativi, responsabilità e controlli ispettivi.
Con la
circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026, l’Istituto ha chiarito in modo definitivo
quando il lavoratore può riprendere servizio e quali certificazioni sono realmente necessarie.
1) Nessun certificato “definitivo” obbligatorio
Una delle novità più rilevanti riguarda la fine di una prassi ormai superata: il lavoratore può rientrare in azienda automaticamente alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato INAIL, senza dover produrre ulteriori attestazioni mediche.
Questo principio vale sia per gli infortuni sul lavoro sia per le malattie professionali e consente alle imprese di:
- ridurre il rischio di errori amministrativi;
- evitare richieste indebite di documentazione sanitaria;
- rispettare pienamente la normativa sulla privacy del lavoratore.
2)Attenzione alla ripresa anticipata
Diverso è il caso in cui il dipendente chieda di rientrare prima della fine della prognosi: in questa ipotesi è indispensabile un nuovo certificato medico che modifichi la durata dell’inabilità. Senza tale documento, la riammissione in servizio non è consentita.
3)Il ruolo del medico competente aziendale
Resta centrale il ruolo del medico competente, che può essere coinvolto per valutare l’idoneità alla mansione, soprattutto in presenza di infortuni significativi o mansioni a rischio, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.
Perché è importante per le aziende
Un rientro gestito in modo scorretto può esporre il datore di lavoro a:
- responsabilità in materia di salute e sicurezza;
- sanzioni amministrative;
- contestazioni in sede ispettiva o assicurativa.











