L'anticipo dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori da parte delle banche
Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e posto in cassa integrazione può sottoscrivere una convenzione con determinati istituti di credito per l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale.
Il lavoratore che richiede l'anticipo alla banca sottoscrive una convenzione con l'istituto di credito e firma una cessione del credito impegnandosi alla domiciliazione futura dello stipendio e di tutti gli emolumenti.
Il lavoratore rimane quindi debitore nei confronti della banche delle somme erogate che possono essere richieste dalla banca anche in caso di mancata erogazione da parte dell'INPS e il lavoratore sarà quindi obbligato a restituire tali somme entro 30 giorni.
Il datore deve firmare contestualmente al lavoratore la domanda ed è obbligato in solido alla restituzione della somma.
Sia il lavoratore che il datore di lavoro devono comunicare tempestivamente le comunicazione pervenute dall'inps circa l'esito delle pratiche di integrazione salariale e sono perseguibili penalmente in caso di mancata comunicazione o di mancato rispetto degli obblighi firmati al momento della sottoscrizione.













