Assegni per il nucleo familiare (ANF), cambiano le modalità di richiesta

0f945b1b_user • 17 novembre 2025

Cambiano le modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare (c.d. ANF).

Dal 1° aprile 2019, infatti, le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente all'INPS in via telematica, al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 


Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, l'INPS fornisce le prime indicazioni operative relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.


Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo

  • A decorrere dal 1° aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ne consegue che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), a decorrere dalla predetta data devono essere inoltrate esclusivamente all’INPS. A tal fine, l’Istituto mette a disposizione i seguenti canali:
    WEB, tramite il servizio online dedicato, accessibile dal portale dell’INPS, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.


Gestione del periodo transitorio

Dalle nuove modalità di richiesta degli ANF nasce un periodo transitorio, che l’INPS gestisce nel seguente modo:

  • le domande presentate in via telematica all'INPS a decorrere dal 1° aprile 2019 saranno istruite dall'Istituto Previdenziale per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell'ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti;
  • invece, le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello "ANF/DIP", per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.


Domande dal 1° aprile

Gli importi giornalieri e mensili che l’INPS calcolerà non sono quelli effettivamente spettanti al lavoratore e che il datore di lavoro applicherà in busta paga, ma si tratta esclusivamente di un importo “teorico”. Infatti, su tali importi, visualizzabili tramite una specifica utility, sarà sempre il datore di lavoro a calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. In ogni caso, la somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.


Domande fino al 31 marzo

Differente è la gestione delle domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019. Infatti, nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.

Quindi, per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, quest’ultimo dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data, non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.



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