Assegni per il nucleo familiare (ANF), cambiano le modalità di richiesta

0f945b1b_user • 17 novembre 2025

Cambiano le modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare (c.d. ANF).

Dal 1° aprile 2019, infatti, le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente all'INPS in via telematica, al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 


Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, l'INPS fornisce le prime indicazioni operative relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.


Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo

  • A decorrere dal 1° aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ne consegue che le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), a decorrere dalla predetta data devono essere inoltrate esclusivamente all’INPS. A tal fine, l’Istituto mette a disposizione i seguenti canali:
    WEB, tramite il servizio online dedicato, accessibile dal portale dell’INPS, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.


Gestione del periodo transitorio

Dalle nuove modalità di richiesta degli ANF nasce un periodo transitorio, che l’INPS gestisce nel seguente modo:

  • le domande presentate in via telematica all'INPS a decorrere dal 1° aprile 2019 saranno istruite dall'Istituto Previdenziale per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell'ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti;
  • invece, le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello "ANF/DIP", per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.


Domande dal 1° aprile

Gli importi giornalieri e mensili che l’INPS calcolerà non sono quelli effettivamente spettanti al lavoratore e che il datore di lavoro applicherà in busta paga, ma si tratta esclusivamente di un importo “teorico”. Infatti, su tali importi, visualizzabili tramite una specifica utility, sarà sempre il datore di lavoro a calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. In ogni caso, la somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.


Domande fino al 31 marzo

Differente è la gestione delle domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019. Infatti, nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.

Quindi, per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, quest’ultimo dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data, non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.



Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
A cura di Alice Virginia Grassi, Consulente del Lavoro
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
A cura di Alice Virginia Grassi, Consulente del Lavoro
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L’inl con la nota n 149 del 20/04/2020 fornisce una check list sulle verifiche che saranno effettuate in caso di controllo, si tratta di una serie di precauzioni per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e per un adeguata tutela della salute dei lavoratori.
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e posto in cassa integrazione può sottoscrivere una convenzione con determinati istituti di credito per l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale. Il lavoratore che richiede l'anticipo alla banca sottoscrive una convenzione con l'istituto di credito e firma una cessione del credito impegnandosi alla domiciliazione futura dello stipendio e di tutti gli emolumenti. Il lavoratore rimane quindi debitore nei confronti della banche delle somme erogate che possono essere richieste dalla banca anche in caso di mancata erogazione da parte dell'INPS e il lavoratore sarà quindi obbligato a restituire tali somme entro 30 giorni. Il datore deve firmare contestualmente al lavoratore la domanda ed è obbligato in solido alla restituzione della somma. Sia il lavoratore che il datore di lavoro devono comunicare tempestivamente le comunicazione pervenute dall'inps circa l'esito delle pratiche di integrazione salariale e sono perseguibili penalmente in caso di mancata comunicazione o di mancato rispetto degli obblighi firmati al momento della sottoscrizione.
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
L'inps ha finalmente pubblicato la circolare con cui sancisce le linee guide per accedere all'incentivo occupazionale . Possono accedere all'incentivo i lavoratori privi di impiego che dichiarano in form telematica la propria Disponibilità Immediata allo svolgimento di attività lavorativa(did) presso il centro per l'impiego, oppure i lavoratori da considerarsi in stato di disoccupazione, ossia il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. Il requisito anagrafico prevede che se il lavoratore abbia tra i 16 e i 34 anni deve semplicemente risultare disoccupato,, diversamente se il lavoratore ha già compiuto 35 anni oltre a essere disoccupato deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il lavoratore non deve avere avuto alcun rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi antecedenti l'inizio del rapporto di lavoro, salvo i casi di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono incentivati i rapporti di lavoro effettuati tra il 1gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro, dopo la prima concessione non è pertanto possibile per lo stesso lavoratore essere assunto da un secondo datore di lavoro fruendo nuovamente dell'incentivo.
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
Con sentenza n. 4354 dell’8 maggio 2019, il Tribunale di Roma ha affermato che le rinunce e transazioni contenute in un verbale di conciliazione, sottoscritto in sede sindacale ex art. 411 cpc, sono impugnabili laddove il CCNL non disciplini l’istituto della conciliazione e la sua procedura. La conciliazione è, altresì, impugnabile entro 180 giorni se il rappresentante sindacale non fornisce effettiva attività di assistenza spiegando al lavoratore interessato, in maniera approfondita ed esaustiva, le conseguenze delle rinunce.
Sanzioni disciplinari
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
In merito alla fase finale del procedimento disciplinare, le generiche indicazioni dello Statuto dei lavoratori sollevano alcune questioni di ordine pratico. Facciamo un esempio. Per le sanzioni più gravi rispetto al rimprovero verbale, il datore di lavoro è tenuto a irrogare il provvedimento disciplinare non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione (per iscritto) al lavoratore. La materiale esecuzione della sanzione, invece, può essere successiva. Con il comma 5 dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) si entra nella fase finale del procedimento disciplinare, ben definito dalla Cassazione come "fattispecie complessa integrata da più atti giuridici successivi..... posti in legale sequenza ".
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
Con sentenza n. 12365 del 9 maggio 2019, la Corte di Cassazione si è occupata di un licenziamento riguardante un lavoratore trovato a dormire durante l’orario di lavoro notturno.