Cassazione: reintegra soltanto in caso di sanzione conservativa

0f945b1b_user • 17 novembre 2025

Con sentenza n. 12365 del 9 maggio 2019, la Corte di Cassazione si è occupata di un licenziamento riguardante un lavoratore trovato a dormire durante l’orario di lavoro notturno.

In primo ed in secondo grado i giudici di merito avevano dato ragione al dipendente sottolineando che l’infrazione disciplinare (il ricorrente era stato assunto nel regime tutelato dall’art. 18 della legge n. 300/1970) rientrasse nella dizione contrattuale dell’abbandono del posto di lavoro, ove la pattuizione collettiva aveva previsto una sanzione di natura conservativa.

Dopo aver effettuato una ampia disamina sulle varie ipotesi previste dall’art. 18, la Corte ha affermato che il giudice di merito può annullare il recesso e disporre la reintegra nel posto di lavoro soltanto nel caso in cui la mancanza di natura disciplinare sia sanzionata con una misura conservativa.

La Cassazione ha sostenuto che, dopo le riforme contenute nella legge n. 92/2012, affinché sussista una tutela reintegratoria è necessario che vi sia stato un abuso nel potere disciplinare da imputare al datore di lavoro. Leggendo in combinato i commi 4 e 5 dell’art. 18, la tutela regola risarcitoria reintegratoria costituisce una eccezione rispetto alla regola della tutela risarcitoria. Di conseguenza, il giudice di merito deve effettuare una analisi particolarmente approfondita per valutare se la mancanza sia punita con una sanzione espulsiva o conservativa. La reintegra si ha soltanto nella ipotesi in cui la mancanza, in maniera univoca, viene sanzionata con una sanzione conservativa.

Nel caso di specie è stato osservato che il dipendente aveva posto in essere anche un comportamento fraudolento ed elusivo finalizzato a sottrarsi al controllo datoriale durante il servizio, con la conseguenza che non si è registrata una esatta corrispondenza tra il fatto contestato e la mera sanzione conservativa, dovendosi, pertanto, escludere la reintegra.


Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
A cura di Alice Virginia Grassi, Consulente del Lavoro
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
A cura di Alice Virginia Grassi, Consulente del Lavoro
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
A cura di Alice Virginia Grassi, Consulente del Lavoro
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
A cura di Alice Virginia Grassi, Consulente del Lavoro
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
L’inl con la nota n 149 del 20/04/2020 fornisce una check list sulle verifiche che saranno effettuate in caso di controllo, si tratta di una serie di precauzioni per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e per un adeguata tutela della salute dei lavoratori.
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e posto in cassa integrazione può sottoscrivere una convenzione con determinati istituti di credito per l'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale. Il lavoratore che richiede l'anticipo alla banca sottoscrive una convenzione con l'istituto di credito e firma una cessione del credito impegnandosi alla domiciliazione futura dello stipendio e di tutti gli emolumenti. Il lavoratore rimane quindi debitore nei confronti della banche delle somme erogate che possono essere richieste dalla banca anche in caso di mancata erogazione da parte dell'INPS e il lavoratore sarà quindi obbligato a restituire tali somme entro 30 giorni. Il datore deve firmare contestualmente al lavoratore la domanda ed è obbligato in solido alla restituzione della somma. Sia il lavoratore che il datore di lavoro devono comunicare tempestivamente le comunicazione pervenute dall'inps circa l'esito delle pratiche di integrazione salariale e sono perseguibili penalmente in caso di mancata comunicazione o di mancato rispetto degli obblighi firmati al momento della sottoscrizione.
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
L'inps ha finalmente pubblicato la circolare con cui sancisce le linee guide per accedere all'incentivo occupazionale . Possono accedere all'incentivo i lavoratori privi di impiego che dichiarano in form telematica la propria Disponibilità Immediata allo svolgimento di attività lavorativa(did) presso il centro per l'impiego, oppure i lavoratori da considerarsi in stato di disoccupazione, ossia il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. Il requisito anagrafico prevede che se il lavoratore abbia tra i 16 e i 34 anni deve semplicemente risultare disoccupato,, diversamente se il lavoratore ha già compiuto 35 anni oltre a essere disoccupato deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il lavoratore non deve avere avuto alcun rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi antecedenti l'inizio del rapporto di lavoro, salvo i casi di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono incentivati i rapporti di lavoro effettuati tra il 1gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro, dopo la prima concessione non è pertanto possibile per lo stesso lavoratore essere assunto da un secondo datore di lavoro fruendo nuovamente dell'incentivo.
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
Cambiano le modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare (c.d. ANF). Dal 1° aprile 2019, infatti, le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente all'INPS in via telematica, al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
Con sentenza n. 4354 dell’8 maggio 2019, il Tribunale di Roma ha affermato che le rinunce e transazioni contenute in un verbale di conciliazione, sottoscritto in sede sindacale ex art. 411 cpc, sono impugnabili laddove il CCNL non disciplini l’istituto della conciliazione e la sua procedura. La conciliazione è, altresì, impugnabile entro 180 giorni se il rappresentante sindacale non fornisce effettiva attività di assistenza spiegando al lavoratore interessato, in maniera approfondita ed esaustiva, le conseguenze delle rinunce.
Sanzioni disciplinari
Autore: 0f945b1b_user 17 novembre 2025
In merito alla fase finale del procedimento disciplinare, le generiche indicazioni dello Statuto dei lavoratori sollevano alcune questioni di ordine pratico. Facciamo un esempio. Per le sanzioni più gravi rispetto al rimprovero verbale, il datore di lavoro è tenuto a irrogare il provvedimento disciplinare non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione (per iscritto) al lavoratore. La materiale esecuzione della sanzione, invece, può essere successiva. Con il comma 5 dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) si entra nella fase finale del procedimento disciplinare, ben definito dalla Cassazione come "fattispecie complessa integrata da più atti giuridici successivi..... posti in legale sequenza ".